Obiettivi dei regimi di qualità dell'UE
La politica di qualità dell'UE intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali.
Le denominazioni dei prodotti possono beneficiare di una "indicazione geografica" (IG) se hanno un legame specifico con il luogo di produzione. Il riconoscimento "IG" consente ai consumatori di avere fiducia e di distinguere i prodotti di qualità. Allo stesso tempo aiuta i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti.
I prodotti che sono in fase di esame o che hanno ottenuto il riconoscimento "IG" sono elencati nei registri delle indicazioni geografiche. I registri comprendono anche informazioni sui disciplinari di produzione e le indicazioni geografiche per ciascun prodotto.
Le indicazioni geografiche, riconosciute come proprietà intellettuali, svolgono un ruolo sempre più importante nei negoziati commerciali tra l'UE e altri paesi.
Altri regimi di qualità dell'UE mettono in evidenza il processo di produzione tradizionale o prodotti fabbricati in aree naturali difficili come la montagna o le isole.
Indicazioni geografiche
Le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici, le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.
Le indicazioni geografiche comprendono:
- DOP - Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini)
- IGP - Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini)
- IG – Indicazione geografica (bevande spiritose).
Il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L'IG è specifica per le bevande spiritose.
- Denominazione di origine protetta (DOP)
I nomi di prodotti registrati come DOP sono quelli che hanno i legami più forti con il luogo dal quale provengono.
- Prodotti: prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini
- Specifiche: Ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica. Per i vini ciò significa che le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è prodotto.
- Esempio: L'olio di oliva Kalamata DOP è interamente prodotto nella regione di Kalamata, in Grecia, utilizzando varietà di olive di quella zona.
- Etichetta: obbligatoria per i prodotti alimentari e agricoli, opzionale per i vini.
- Indicazione geografica protetta (IGP)
L'IGP sottolinea la relazione fra la regione geografica specifica e il nome del prodotto, quando una qualità specifica, una determinata reputazione o un'altra caratteristica particolare sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica.
- Prodotti: prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini
- Specifiche: Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione. Per i vini ciò significa che almeno l'85% dell'uva utilizzata deve provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è effettivamente prodotto.
- Esempio: Il Westfälischer Knochenschinken IGP viene prodotto in Vestfalia secondo tecniche secolari, ma le carni utilizzate non provengono esclusivamente da animali nati e allevati in questa regione specifica della Germania.
- Etichetta: obbligatoria per i prodotti alimentari e agricoli, opzionale per i vini.
- Indicazione geografica (IG) delle bevande spiritose
L'IG protegge il nome di una bevanda spiritosa originaria di un paese, una regione o una località in cui una qualità particolare, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
- Prodotti: bevande spiritose.
- Specifiche: Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di distillazione o preparazione. Tuttavia, non è necessario che i prodotti crudi provengano dalla regione.
- Esempio: L'Irish Whiskey IG viene prodotto, distillato e fatto invecchiare in Irlanda fin dal 6º secolo, ma le materie prime non provengono esclusivamente dall'Irlanda.
- Etichetta: opzionale per tutti i prodotti.
Specialità tradizionale garantita
La specialità tradizionale garantita (STG) evidenzia aspetti tradizionali quali il modo in cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione, senza essere collegata a una zona geografica specifica. Un prodotto registrato come STG ne protegge il nome da falsificazioni e abusi.
- Prodotti: prodotti alimentari e agricoli.
- Esempio: La Gueuze STS è una birra tradizionale ottenuta con un processo di fermentazione spontanea. È generalmente prodotta a Bruxelles e nelle zone limitrofe, in Belgio. Tuttavia, trattandosi di una STG, il metodo di produzione è protetto, ma la birra potrebbe essere prodotta altrove.
- Etichetta: obbligatoria per tutti i prodotti.
Altri regimi
Prodotto di montagna
Il concetto "prodotto di montagna" evidenzia le specificità di un prodotto proveniente da zone di montagna, realizzato in condizioni naturali difficili.
Riconoscerlo è un vantaggio sia per gli agricoltori che per i consumatori. Consente agli agricoltori di commercializzare meglio il prodotto, ma garantisce anche che determinate caratteristiche siano chiare per il consumatore.
- Prodotti: prodotti agricoli e alimentari.
- Specifiche: Le materie prime e i mangimi provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, anche la produzione dovrebbe avvenire in zone di montagna.
Relazione: Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari di montagna
Prodotto delle regioni ultraperiferiche dell'UE
L'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'UE incontra difficoltà a causa della lontananza e dell'insularità, che comportano condizioni geografiche e meteorologiche difficili. Per garantire una maggiore conoscenza dei prodotti agricoli provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'UE (i dipartimenti francesi d'oltremare - Guadalupa, Guyana francese, Riunione e Martinique - e le Azzorre, Madera e le isole Canarie) è stato creato un apposito logo.
- Prodotti: prodotti agricoli e alimentari.
- Specifiche: prodotti nelle regioni ultraperiferiche
- Etichetta: esempio di logo di prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'UE
Regimi di certificazione volontari
Anche i sistemi volontari di certificazione a livello nazionale o gestiti da operatori privati possono aiutare i consumatori a essere sicuri della qualità dei prodotti che scelgono.
Oltre ai regimi dell'UE, esistono numerosi regimi o marchi di qualità alimentare privati e nazionali che coprono un'ampia gamma di iniziative e operano tra imprese o tra imprese e consumatori.
In consultazione con le parti interessate, la Commissione europea ha elaborato orientamenti che illustrano le migliori pratiche per il funzionamento di tali regimi.
Regolamenti sui regimi di qualità
La Commissione ha adottato una serie di regolamenti sull'applicazione dei regimi di qualità:
Regolamenti sui prodotti alimentari e agricoli
Regolamenti sulle bevande spiritose
Entrata in vigore del nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche
Il 13 maggio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento relativo alle indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Il nuovo regolamento rafforza e migliora l'attuale sistema delle indicazioni geografiche (IG):
- introducendo un quadro giuridico unico e procedure di registrazione abbreviate e semplificate: le diverse norme procedurali e tecniche sono state fuse per i tre settori (prodotti alimentari, vini e bevande spiritose), dando luogo a un'unica procedura semplificata di registrazione delle IG
- aumentando la protezione delle indicazioni geografiche utilizzate come ingredienti e vendute online: le nuove disposizioni accrescono la protezione delle indicazioni geografiche utilizzate come ingredienti in prodotti trasformati e dei prodotti a indicazione geografica venduti online. Il nuovo regolamento rafforza inoltre la protezione dei nomi delle IG nel sistema dei nomi di dominio
- riconoscendo le pratiche sostenibili: i produttori potranno ora valorizzare le loro azioni in materia di sostenibilità sociale, ambientale o economica. Le associazioni di produttori possono decidere di rendere obbligatorie alcune pratiche sostenibili per i propri prodotti, che, in questo caso, dovranno essere inserite nel disciplinare di produzione. Inoltre i produttori possono redigere, su base volontaria, una relazione sulla sostenibilità che sarà pubblicata dalla Commissione europea
- conferendo più poteri alle associazioni di produttori: le nuove misure stabilisce un sistema volontario di associazioni di produttori riconosciute di indicazioni geografiche, che deve essere istituito dagli Stati membri. Per aumentare l'attrattività del sistema, le associazioni hanno la facoltà di gestire, applicare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche per rafforzare la propria posizione nella catena del valore.
Contesto
- ottobre 2020
È pubblicata una valutazione d'impatto iniziale.
- gennaio-aprile 2021
Si svolgono diverse consultazioni pubbliche
- 31 marzo 2022
La Commissione presenta una proposta sul rafforzamento delle indicazioni geografiche dell'UE
- 24 ottobre 2023
Il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungono un accordo provvisorio sulla proposta
- 28 febbraio 2024
Il Parlamento europeo adotta il testo
- 6 marzo 2024
Il Consiglio adotta il testo
- 11 aprile 2024
Firma dell'atto finale (regolamento (UE) 2024/1143)
In che modo i prodotti sono protetti
Nell'ambito del sistema dell'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale, i nomi di prodotti registrati come IG sono giuridicamente protetti contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico.
Per tutti i regimi di qualità, le autorità nazionali competenti di ciascun paese dell'UE adottano le misure necessarie per proteggere le denominazioni registrate nel loro territorio. Inoltre dovrebbero prevenire e bloccare la produzione o la commercializzazione illegale di prodotti che utilizzano tale denominazione.
Anche i nomi di prodotti non europei possono registrarsi come indicazioni geografiche se il loro paese di origine ha un accordo bilaterale o regionale con l'UE che comprende la protezione reciproca di tali denominazioni.
I nomi di vari prodotti (vini, prodotti alimentari e bevande spiritose) prodotti in diversi paesi al di fuori dell'UE, come la Colombia o il Sudafrica, sono stati protetti.
Le IG richieste e inserite nei registri dell'Unione possono essere consultate su eAmbrosia (la banca dati ufficiale dei registri delle IG dell'UE), mentre le IG dell'UE e dei paesi terzi protette in virtù di accordi possono essere consultate sul portale GIview.
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Documenti
- 29 LUGLIO 2024
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
- 6 DICEMBRE 2024
- 31 MARZO 2022
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- 18 MAGGIO 2022