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Agricoltura e sviluppo rurale

Regolamenti relativi alle indicazioni geografiche e ai regimi di qualità

Regolamenti sui prodotti alimentari e agricoli

Nel più ampio contesto dei regimi di qualità per questo settore, comprese le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, la legislazione stabilisce come usare i loghi per ciascun regime, chiarisce l'applicazione dei regimi e tratta degli orientamenti sull'etichettatura per i prodotti agroalimentari contenenti ingredienti DOP o IGP.

Regolamenti sul vino

Il settore vitivinicolo, parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati, è disciplinato da un apposito regolamento che comprende l'applicazione dei regimi di qualità dell'UE. Altri atti legislativi stabiliscono l'attuazione delle norme in materia di regimi di qualità, controlli richiesti, etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

  • Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
  • Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo
  • Regolamento (UE) 2019/934 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le superfici viticole in cui può essere aumentato il titolo alcolometrico, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili alla produzione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli
  • Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie

Regolamenti sulle bevande spiritose

I regolamenti disciplinano la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura nonché la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

  • Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.
  • Regolamento (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1465 della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2019/787 per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione

Regolamenti sui prodotti di montagna

L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è stata istituita per facilitare la comunicazione con il mercato europeo sul valore aggiunto dei prodotti agricoli fabbricati in condizioni difficili come le zone montane.

  • Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli
  • Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"
  • Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli

Regolamenti sui prodotti delle regioni ultraperiferiche

Le misure intendono aiutare le regioni ultraperiferiche dell'UE, che si trovano ad affrontare condizioni naturali particolarmente difficili, come la loro posizione ultraperiferica. Per dare a conoscere di più i prodotti agricoli di queste aree è stato creato un logo specifico come indicazione facoltativa di qualità. Il regolamento stabilisce le regole per l'utilizzo del logo.

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