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Agriculture and rural development

Legislazione riguardante il settore biologico

Introduzione sugli atti giuridici

Dal 1º gennaio 2022 il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, è l'atto legislativo applicabile, noto anche come atto di base, che stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007. Il nuovo regolamento prevede periodi transitori per l'attuazione di alcune nuove disposizioni, in particolare in materia di commercio. Si rimanda al capo IX, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848, in cui le disposizioni di cui al precedente regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione possono applicarsi per un periodo limitato.

Inoltre, nel 2023 è stato pubblicato un ulteriore atto legislativo che prevede prescrizioni specifiche in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848: 

  • Regolamento (UE) 2023/2419, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (GU L 2023/2419 del 27.10.2023).

È sulla base del regolamento (UE) 2018/848 che la Commissione adotta ulteriori atti giuridici derivati dettagliati.

I tipi di atti di diritto derivato sono i seguenti:

  • atti delegati, noti anche come regolamenti delegati della Commissione, che sono atti di portata generale che integrano ("regolamento delegato della Commissione che integra") o modificano ("regolamento delegato della Commissione che modifica") determinati elementi non essenziali (nel senso di complementari) dell'atto legislativo;
  • atti di esecuzione, noti anche come regolamenti di esecuzione della Commissione, che sono utilizzati laddove siano necessarie condizioni uniformi di attuazione.

Gli atti delegati che modificano l'atto di base sono progressivamente integrati nel cosiddetto testo "consolidato" dell'atto legislativo e ne diventano parte integrante. Si noti che la versione consolidata del regolamento (UE) 2018/848 è disponibile solo a fini informativi, ma non ha effetti giuridici. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex.

L'elenco degli atti secondari relativi all'agricoltura biologica copre tre settori principali: produzione ed etichettatura, controlli e commercio.

Produzione ed etichettatura

I seguenti atti secondari riguardano la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Regolamenti delegati

Regolamento delegato (UE) 2020/427, del 13 gennaio 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 relativo a talune norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (GU L 87 del 23.3.2020).

Contenuti principali:

  • modifica l'allegato II, parte I, punto 1.3, del regolamento (UE) 2018/848 sulle deroghe alla produzione di semi germogliati;
  • modifica l'allegato II, parte I, punto 1.9.6.2, del regolamento (UE) 2018/848 sull'alimentazione delle api in caso di rischio di sopravvivenza;
  • aggiunge all'allegato II, parte III, del regolamento (UE) 2018/848 un nuovo punto 3.1.2.3 relativo alla produzione di novellame di acquacoltura;
  • modifica il punto 3.1.3.3 sopprimendo la percentuale massima di mangimi di origine vegetale in acquacoltura.

Regolamento delegato (UE) 2020/1794, del 16 settembre 2020, che modifica la parte I dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 relativo all'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (GU L 402 del 1.12.2020).

Contenuti principali:

  • modifica l'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione che consente l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e stabilisce le condizioni per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico quando non è disponibile materiale biologico.

Regolamento delegato (UE) 2021/642, del 30 ottobre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 relativo a determinate informazioni da fornire sull'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 133 del 20.4.2021).

Contenuti principali:

  • modifica l'allegato III, punto 2.1, al fine di aggiungere prescrizioni relative alle informazioni da fornire sull'etichettatura dei mangimi composti da utilizzare nella produzione biologica e sull'etichettatura delle miscele di sementi foraggere come materiale riproduttivo vegetale.

Regolamento delegato (UE) 2021/716, del 9 febbraio 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 recante norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per determinati animali di acquacoltura e ai trattamenti parassitari dell'acquacoltura (GU L 151 del 3.5.2021).

Contenuti principali:

  • sostituisce l'allegato II, parte I, punto 1.3, del regolamento (UE) 2018/848 con norme dettagliate di produzione per i semi germogliati e i cespi di cicoria;
  • modifica l'allegato II, parte III, del regolamento (UE) 2018/848, punto 3.1.3.4, per consentire l'uso di colesterolo biologico nell'alimentazione dei gamberetti penaedi e di acqua dolce;
  • sostituisce il punto 3.1.4.2 per modificare i requisiti relativi alla frequenza dei trattamenti parassitari per tutte le specie diverse dal salmone e fissare un numero massimo di trattamenti per tutte le specie acquicole.

Regolamento delegato (UE) 2022/474, del 17 gennaio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 relativo ai requisiti specifici per la produzione e l'uso di plantule e di altro materiale riproduttivo vegetale non biologici, in conversione e biologici.

Contenuti principali:

  • modifica l'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo all'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (PRM) stabilendo condizioni per le plantule in conversione e per l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione in linea con le condizioni di cui al nuovo punto 1.8.6;
  • aggiunge il punto 1.8.5.8 relativo al divieto di autorizzare piantine non biologiche di specie con ciclo colturale breve;
  • aggiunge il punto 1.8.6 con i requisiti per l'autorizzazione della produzione di materiale riproduttivo vegetale nel caso in cui le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte conformemente al punto 1.8.2 non siano disponibili in quantità o qualità sufficienti.

Regolamento delegato (UE) 2020/2146, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020)

Contenuti principali:

  • integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme di produzione eccezionali sul riconoscimento di circostanze, condizioni e tipi di deroghe catastrofiche, che possono essere concesse agli operatori dalle autorità competenti in caso di eventi catastrofici, e per il loro monitoraggio e la loro comunicazione.

Regolamento delegato (UE) 2021/1189, del 7 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari (GU L 258 del 20.7.2021)

Contenuti principali:

  • integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiale eterogeneo biologico, in particolare per quanto riguarda la descrizione, l'identità, la qualità sanitaria, i requisiti di purezza analitica e germinazione, l'imballaggio e l'etichettatura, le informazioni che gli operatori devono conservare, la manutenzione e i controlli ufficiali.

Regolamento delegato (UE) 2022/1450 del 27 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (GU L 228 del 2.9.2022).

Contenuti principali:

  • a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022, alcuni Stati membri hanno subito un grave impatto temporaneo sull'approvvigionamento di mangimi proteici biologici, cosa che ha minacciato la continuità della produzione biologica;
  • l'atto consente ai pochi Stati membri che avevano riconosciuto tale situazione come circostanza catastrofica di destinare fino al 5% dei mangimi proteici non biologici alle categorie più vecchie di suini e pollame per un periodo massimo di un anno.

Regolamenti di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020)

Contenuti principali:

  • documenti da fornire in caso di riconoscimento retroattivo di periodi precedenti per la conversione alla produzione biologica;
  • norme di produzione relative agli animali di allevamento e di acquacoltura, agli alimenti trasformati e ai mangimi, con relative disposizioni transitorie;
  • informazioni che i paesi dell'UE devono trasmettere in merito alla disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologica.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021).

Contenuti principali:

  • condizioni per l'autorizzazione di sostanze e prodotti da utilizzare nella produzione biologica;
  • procedura per la concessione di autorizzazione specifica per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi;
  • misure transitorie per la pulizia e la disinfezione dei prodotti biologici e degli ingredienti agricoli non biologici elencati nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 889/2008;
  • periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 per la validità delle prove documentali a norma dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 16 del 18.1.2023).

Contenuti principali:

  • Modifiche degli elenchi di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica a seguito dell'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri da parte del gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e della Commissione.

Controlli

I seguenti atti di diritto derivato riguardano i controlli nel settore biologico.

Regolamenti delegati

Regolamento delegato (UE) 2021/715, del 20 gennaio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori (GU L 151 del 3.5.2021)

Contenuti principali:

  • modifica l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 al fine di stabilire i requisiti per la vicinanza geografica dei membri di un gruppo di operatori, il sistema di controlli interni (ICS) e le responsabilità dei membri del gruppo, del gestore del sistema di controlli interni e degli ispettori del sistema di controlli interni;
  • modifica l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 al fine di stabilire un elenco di situazioni che possono essere considerate carenze del sistema di controllo interno.

Regolamento delegato (UE) 2021/1006, del 12 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (GU L 222 del 22.6.2021)

Contenuti principali:

  • sostituisce l'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 con un modello di certificato per gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 35.

Regolamento delegato (UE) 2021/1691, del 12 luglio 2021, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica (GU L 334 del 22.9.2021).

Contenuti principali:

  • introduzione di requisiti dettagliati in materia di tenuta dei registri per gli operatori e i gruppi di operatori che applicano norme specifiche di produzione biologica.

Regolamento delegato (UE) 2021/771, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/771 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 dell'11.5.2021)

Contenuti principali:

  • integra l'atto di base con norme sulla tracciabilità e sui controlli del bilancio di massa durante i controlli ufficiali degli operatori e dei gruppi di operatori;
  • prescrizioni supplementari per i controlli ufficiali dei gruppi di operatori.

Regolamento delegato (UE) 2021/2304, del 18 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme sul rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale a fini di esportazione (GU L 461 del 27.12.2021)

Contenuti principali:

  • integra l'atto di base con disposizioni e modello per un certificato complementare per il non utilizzo di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale a fini di esportazione.

Regolamento delegato (UE) 2023/207, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (GU L 29 del 1.2.2023)

Contenuti principali:

  • modifica dell'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 rispetto al modello di certificato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1

Regolamenti di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, del 22 febbraio 2021, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo ai controlli e ad altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e nell'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23.2.2021)

Contenuti principali:

  • definisce le fasi procedurali che gli operatori sono tenuti a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
  • fissa una metodologia di indagine ufficiale in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
  • stabilisce condizioni dettagliate per il riferimento in conversione e altre indicazioni sull'etichetta dei prodotti biologici;
  • definisce i requisiti di composizione e le dimensioni massime di un gruppo di operatori;
  • stabilisce i requisiti per i documenti e le registrazioni ai fini del sistema di controlli interni e per le notifiche da parte dei responsabili del sistema dei controlli interni, fissando le percentuali minime di controlli e di campionamento;
  • definisce i requisiti minimi per il catalogo nazionale delle misure in caso di non conformità accertata nonché orientamenti facoltativi;
  • stabilisce l'uso obbligatorio da parte delle autorità competenti del sistema d'informazione sull'agricoltura biologica (OFIS) per lo scambio di informazioni con la Commissione e altri paesi dell'UE;
  • definisce un periodo transitorio fino al 1º gennaio 2025 per i gruppi di operatori nei paesi terzi per quanto riguarda il rispetto delle dimensioni massime del gruppo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935, dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario (GU L 396 del 10.11.2021, pagg. 17-26)

Contenuti principali:

  • stabilisce l'uso del sistema d'informazione sull'agricoltura biologica per la presentazione di informazioni e dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici nel quadro delle relazioni annuali;
  • fornisce i modelli per i dati sulla produzione biologica nelle relazioni annuali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119, del 1º dicembre 2021, relativo alle registrazioni e alle dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e ai mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, del 19 agosto 2021, sul rilascio del certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021)

Contenuti principali:

  • disposizioni dettagliate sul rilascio del certificato di cui all'articolo 35 in formato elettronico, sugli obblighi di conservazione della documentazione da parte degli operatori e dei gruppi di operatori, sulle dichiarazioni e altre comunicazioni da mettere a disposizione delle autorità di controllo o degli organismi di controllo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195, del 20 giugno 2023, che stabilisce le modalità e il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali riguardanti casi di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica (GU L 158 del 21.6.2023).

Contenuti principali:

  • modello OFIS che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i risultati delle indagini ufficiali condotte a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

Commercio

I seguenti atti di diritto derivato riguardano il commercio nel settore biologico.

Regolamenti delegati

Regolamento delegato (UE) 2021/1697, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo ai criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti a effettuare controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi e alla revoca del loro riconoscimento (GU L 336 del 23.9.2021)

Contenuti principali:

  • modifica l'articolo 46 dell'atto di base relativo ai criteri per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell'esecuzione dei controlli nei paesi terzi, comprese le informazioni e le condizioni supplementari necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, la capacità e le competenze del loro personale;
  • criteri aggiuntivi relativi alla revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, ad esempio in caso di mancata comunicazione di informazioni pertinenti per la loro supervisione o di mancata adozione di misure correttive adeguate.

Regolamento delegato (UE) 2021/1698, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7)

Contenuti principali:

  • definisce procedure e requisiti per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo nei paesi terzi;
  • informazioni dettagliate sul fascicolo tecnico da presentare alla Commissione e sulla richiesta di estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento;
  • requisiti generali per la supervisione delle autorità e degli organismi di controllo della Commissione, le relazioni annuali, gli esami in loco e gli audit, i controlli di tracciabilità, le richieste ad hoc della Commissione, l'elenco dei prodotti ad alto rischio;
  • requisiti in materia di controlli per gli operatori e i gruppi di operatori, i controlli per la certificazione, i metodi e le tecniche di controllo, il campionamento e la selezione dei laboratori, le procedure di controllo documentate e i registri dei controlli;
  • requisiti specifici in materia di controllo per l'acquacoltura;
  • verifica delle partite destinate all'importazione nell'Unione, azioni che devono essere svolte dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo in termini di scambio di informazioni, norme supplementari in caso di non conformità;
  • controlli da effettuare e relazioni sul riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione precedenti;
  • relazioni sulle autorizzazioni per l’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico
  • deroghe per l'uso di animali non biologici e di novellame di acquacoltura;
  • relazioni sulle autorizzazioni per l'uso di ingredienti non biologici;
  • riconoscimento di circostanze catastrofiche e condizioni per le deroghe.

Regolamento delegato (UE) 2021/1342, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che i paesi terzi e le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono trasmettere ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, per i prodotti biologici importati e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021)

Contenuti principali:

  • disposizioni relative alla supervisione dei paesi terzi in regime di riconoscimento dell'equivalenza fino al 31 dicembre 2026 per l'esportazione di prodotti biologici nell'UE;
  • disposizioni relative alla supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo soggetti a riconoscimento dell'equivalenza fino al 31 dicembre 2024, comprese le informazioni da fornire, l'esame in loco, le notifiche e il seguito da dare ai casi di irregolarità;
  • disposizioni relative alle norme per il riesame del riconoscimento di paesi terzi, autorità di controllo e organismi di controllo.

Regolamento delegato (UE) 2021/2305, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5)

Contenuti principali:

  • integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni alle quali determinati prodotti biologici e in conversione che entrano nell'UE e che presentano un rischio basso o nullo per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l'ambiente sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri effettuati per verificare la conformità alle norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici e il luogo in cui devono essere effettuati i controlli ufficiali su tali prodotti destinati a essere immessi sul mercato dell'UE;
  • modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124. Le modifiche assicurano che i regolamenti (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 si applichino a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che rientrano attualmente nel loro ambito di applicazione, anche nel caso in cui tali merci siano prodotti biologici o prodotti in conversione soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Regolamento delegato (UE) 2021/2306, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'UE e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021)

Contenuti principali:

  • integra l'atto di base per quanto riguarda il certificato di ispezione e i controlli ufficiali effettuati dai paesi dell'UE prima dell'immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti biologici originari di paesi terzi;
  • le disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite da un'autorità competente, da un'autorità di controllo o da un organismo di controllo di un paese terzo sui casi di non conformità delle partite destinate all'importazione nell'UE.

Regolamento delegato (UE) 2022/760, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (GU L 139 del 18.5.2022)

Contenuti principali:

  • a causa della perturbazione dei servizi postali in Ucraina causata dall'invasione russa del 24 febbraio 2022, le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'esportazione di prodotti biologici verso l'UE che rilasciano un certificato di ispezione in formato cartaceo (COI) con firma autografa in Ucraina hanno difficoltà a garantire che i COI cartacei siano presentati con prodotti biologici al momento dell'ingresso nel territorio dell'UE;
  • l'atto consente, fino al 30 giugno 2022, oltre ai COI cartacei e ai COI rilasciati con un sigillo elettronico, la possibilità di emettere tali informazioni per via elettronica senza l'applicazione di un sigillo elettronico qualificato.

Regolamento delegato (UE) 2022/2238, del 22 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (GU L 294 del 15.11.2022)

Contenuti principali:

  • modifiche dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per estendere l'applicabilità delle disposizioni transitorie in modo che l'estratto del certificato di ispezione possa essere convalidato anche su supporto cartaceo dopo essere stato completato in TRACES e stampato fino al 30 novembre 2022, al fine di consentire a tutti gli attori interessati di completare la registrazione del sigillo elettronico qualificato; 
  • inoltre, alla luce dell'imprevedibilità della durata dell'invasione russa dell'Ucraina, fino al 30 novembre 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato.

Regolamenti di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e che stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

Si prega di notare che tale atto è stato modificato dal summenzionato regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione.

Contenuti principali:

  • stabilisce disposizioni e il modello del certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi a norma dell'articolo 46 dell'atto di base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, del 21 ottobre 2021, relativo ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'UE (GU L 461 del 27.12.2021)

Contenuti principali:

  • disposizioni riguardanti le dichiarazioni e le comunicazioni degli importatori, degli operatori responsabili delle partite, dei primi destinatari e dei destinatari che importano prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione;
  • disposizioni relative alla notifica da parte delle autorità competenti di presunte o accertate non conformità delle partite.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2018/848, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'UE (GU L 465 del 29.12.2021)

Contenuti principali:

  • elenchi dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza e le informazioni relative al loro riconoscimento, comprese le specifiche categorie di prodotti;
  • elenchi delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza e informazioni sui paesi e sulle categorie di prodotti per i quali sono riconosciuti.

Si prega inoltre di fare riferimento a informazioni specifiche relative al commercio di prodotti biologici oggetto di accordi specifici con Cile, Svizzera e Regno Unito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2240, del 20 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l'uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati (GU L 294 del 15.11.2022)

Contenuti principali:

  • modifiche di talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per l'introduzione dell'uso di un sigillo elettronico qualificato per il rilascio di certificati biologici a decorrere dal 1º luglio 2023;
  • inoltre, nella parte II dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, nel quarto paragrafo delle note relative alla casella 12 e nel secondo paragrafo delle note relative alla casella 13, la data "30 giugno 2022" è sostituita dalla data "30 novembre 2022" per allinearla alle nuove disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/2238.

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