Rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori
Nell'UE gli agricoltori sono oltre 11 milioni, molti dei quali lavorano in aziende familiari relativamente piccole che operano indipendentemente l'una dall'altra. Per contro, vi è una concentrazione molto più elevata tra i trasformatori e i dettaglianti. Questa asimmetria nelle posizioni negoziali rende difficile per gli agricoltori difendere i loro interessi durante le trattative con gli altri operatori della catena di approvvigionamento.
Per rafforzare il potere contrattuale collettivo degli agricoltori, l'UE sostiene coloro che desiderano collaborare nelle organizzazioni dei produttori. Inoltre, assiste coloro che desiderano lavorare con i loro partner del settore della produzione e del commercio della filiera alimentare nell'ambito delle cosiddette organizzazioni interprofessionali.
Organizzazioni dei produttori
Le organizzazioni dei produttori (OP) o le associazioni di organizzazioni dei produttori (AOP) aiutano gli agricoltori a ridurre i costi di operazione e a collaborare alla trasformazione e alla commercializzazione dei loro prodotti. Le organizzazioni dei produttori rafforzano il potere contrattuale collettivo degli agricoltori, ad esempio:
- concentrando l'offerta
- migliorando la commercializzazione
- fornendo assistenza tecnica e logistica ai propri membri
- contribuendo alla gestione della qualità
- trasferendo le conoscenze.
L'UE riconosce il ruolo speciale svolto dalle organizzazioni dei produttori che, a loro volta, possono chiedere il riconoscimento dal paese dell'UE in cui hanno sede. Le OP possono assumere varie forme giuridiche, fra cui quella di cooperativa agricola. Le OP riconosciute possono beneficiare di:
- deroghe alle regole di concorrenza dell'UE per determinate attività, come la contrattazione collettiva per conto dei loro membri, la pianificazione della produzione o alcune misure di gestione dell'offerta
- accesso ai finanziamenti dell'UE nell'ambito dei "programmi operativi" nel settore ortofrutticolo, come quelli volti a sostenere gli investimenti collettivi nella logistica a beneficio dei loro membri.
In cifre
Nell'UE esistono circa 3 400 OP riconosciute (dati del 2017). Operano principalmente in 3 settori:
Solo 3 paesi dell'UE non hanno riconosciuto alcuna OP: Estonia, Lituania e Lussemburgo.
Dal 2017 otto paesi dell'UE hanno riconosciuto 80 associazioni di OP: Francia (30), Italia (19), Germania (9), Spagna (7), Ungheria (7), Grecia (4), Belgio (3) e Polonia (1).
Criteri per il riconoscimento
Per essere riconosciuta, un'organizzazione dei produttori di qualsiasi settore agricolo deve:
- essere stata creata su iniziativa dei produttori
- essere costituita e controllata dai produttori di un determinato settore agricolo
- presentare una richiesta al paese dell'UE in cui ha sede
- svolgere almeno una delle attività elencate dal diritto dell'UE, come la trasformazione comune, la distribuzione, il trasporto o l'imballaggio
- seguire almeno uno degli obiettivi specifici menzionati nella legislazione agricola, come ottimizzare i costi di produzione o sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione.
Inoltre, le OP devono soddisfare alcuni criteri aggiuntivi, quali il possesso di un numero minimo di aderenti e/o l'interesse per un volume o valore minimo di prodotti. Vi sono anche alcuni requisiti relativi al loro statuto. In particolare, esse devono consentire ai loro membri di controllare democraticamente l'organizzazione.
I paesi dell'UE possono riconoscere le organizzazioni dei produttori su richiesta. I paesi dell'UE sono tenuti a riconoscere le organizzazioni dei produttori dei settori degli ortofrutticoli, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, dei bachi da seta, del luppolo e del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
I paesi dell'UE possono anche riconoscere le associazioni di organizzazioni dei produttori, in linea con i criteri per le organizzazioni dei produttori.
Organizzazioni dei produttori multinazionali
Gli agricoltori e le OP di diversi paesi dell'UE possono raggrupparsi per formare organizzazioni di produttori transnazionali. In questi casi, il riconoscimento è concesso dal paese dell'UE in cui ha sede l'OP. La sede centrale deve trovarsi in un paese dell'UE che conta un numero significativo di membri o di organizzazioni affiliate o un volume significativo di produzione commercializzabile.
Organizzazioni interprofessionali
Gli agricoltori e i trasformatori o gli operatori commerciali della catena di approvvigionamento possono anche unirsi in organizzazioni interprofessionali. Queste adottano misure per disciplinare la filiera, senza essere direttamente coinvolte nella produzione, nella trasformazione o nel commercio. Fungono da piattaforma di dialogo, promuovendo le migliori pratiche e la trasparenza del mercato.
I paesi dell'UE possono riconoscerle se sono costituite da:
- rappresentanti del settore produttivo (ossia agricoltori)
- rappresentanti di almeno un'altra parte della filiera agroalimentare (ad es. quanti operano nel settore della trasformazione o della distribuzione di prodotti alimentari).
Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali è facoltativo nella maggior parte dei settori, ma è obbligatorio nei settori dell'olio di oliva, delle olive da tavola e del tabacco. Le organizzazioni interprofessionali con membri in più paesi sono riconosciute nel paese in cui si trova la loro sede centrale.
- 2 LUGLIO 2019
Deroghe alle regole di concorrenza
Le norme sulla concorrenza dell'UE vietano gli accordi tra due o più operatori indipendenti che limitano la concorrenza. Tale divieto riguarda ad esempio gli accordi per limitare o controllare la produzione, il funzionamento dei mercati, lo sviluppo tecnico, gli investimenti o le fonti di approvvigionamento. Il divieto generale previsto dalle norme sulla concorrenza, di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ammette soltanto alcune deroghe limitate.
Tuttavia, a causa della relativa debolezza degli agricoltori nella filiera agricola e alimentare, la legislazione agricola dell'UE consente alcune deroghe alle norme sulla concorrenza nel caso delle associazioni di agricoltori, organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali.
Le condizioni alle quali possono essere applicate tali deroghe sono definite in una serie di articoli del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati.
Deroghe per le organizzazioni di produttori, le associazioni di agricoltori e gli agricoltori
L'articolo 152 di tale regolamento prevede una deroga alle norme sulla concorrenza per le OP e le associazioni di OP riconosciute che soddisfano determinate condizioni. Tali deroghe comprendono la pianificazione della produzione e la negoziazione di contratti per la fornitura di prodotti agricoli.
L'articolo 222 consente alle OP riconosciute di derogare a determinate norme sulla concorrenza nei periodi di grave squilibrio sui mercati.
L'articolo 209 non si limita alle organizzazioni dei produttori riconosciute, ma consente a qualsiasi agricoltore o associazione di agricoltori di collaborare, ad esempio, per la produzione o la vendita di prodotti agricoli. Le parti che intendono avvalersi di tale disposizione possono chiedere alla Commissione europea un parere sulla compatibilità dei loro accordi con gli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli interessati possono ottenere queste informazioni contattando AGRI-NOTIFICATION-209-CMOec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-209-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).
Tutti i pareri sulla compatibilità degli accordi con gli obiettivi della PAC ai sensi dell'articolo 209 sono pubblicati dalla Commissione.
Deroghe per le organizzazioni interprofessionali
L'articolo 210 del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati stabilisce alcune condizioni alle quali gli accordi, le decisioni e le pratiche adottate dalle organizzazioni interprofessionali possono essere esonerate dalle norme sulla concorrenza dell'UE.
Per ottenere la deroga, le organizzazioni interprofessionali devono notificare le loro misure alla Commissione europea e chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 210.
Le notifiche possono essere inviate a AGRI-NOTIFICATION-209-CMOec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-210-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).
Tutte le decisioni adottate a norma dell'articolo 210 sono pubblicate dalla Commissione.
- 2 LUGLIO 2019
Deroghe settoriali
L'articolo 149 stabilisce norme specifiche per le trattative contrattuali condotte da organizzazioni di produttori riconosciute del settore del latte.
L'articolo 150 fissa le condizioni alle quali le organizzazioni dei produttori o le organizzazioni interprofessionali possono gestire l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
L'articolo 167 definisce le regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini
L'articolo 172 fissa le condizioni alle quali le organizzazioni dei produttori o le organizzazioni interprofessionali possono gestire l'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Informazioni correlate
Regole di concorrenza nel settore agroalimentare
Basi giuridiche
Le basi giuridiche che disciplinano le organizzazioni dei produttori e quelle interprofessionali e l'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli figurano nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione.
L'UE ha anche adottato norme specifiche per determinati settori:
- ortofrutticoli - regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione
- luppolo - regolamento (UE) n. 1299/2007 della Commissione
- olio di oliva e olive da tavola - regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione
- latte e prodotti lattiero-caseari - regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione.
Documents
- 26 OTTOBRE 2018
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