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Agriculture and rural development

Prodotti ortofrutticoli

Sintesi

L'UE sostiene attivamente il settore ortofrutticolo attraverso il suo regime di gestione del mercato con cinque grandi obiettivi:

  • realizzare un settore più competitivo e orientato al mercato grazie alle organizzazioni di produttori
  • ridurre le oscillazioni legate alle crisi nel reddito dei produttori
  • aumentare il consumo di ortofrutticoli nell'UE
  • aumentare il ricorso a tecniche ecologiche di coltivazione e produzione
  • incoraggiare la fornitura di prodotti di qualità e migliorare la protezione e la trasparenza per i consumatori, applicando norme di commercializzazione.

Organizzazioni di produttori

Le organizzazioni di produttori (OP) sono gli attori fondamentali del regime ortofrutticolo e i coltivatori sono incoraggiati a parteciparvi per rafforzare le loro posizioni sul mercato. Il regime dell'UE nel settore ortofrutticolo sostiene le organizzazioni di produttori per l'attuazione di programmi operativi con contributi finanziari.

Il regime delle OP impone alle autorità nazionali di riconoscere i gruppi di produttori che presentano domanda per ottenere la qualifica di OP, se soddisfano i requisiti:

  • avere carattere volontario
  • contribuire agli obiettivi generali del regime
  • dimostrare la propria utilità attraverso la portata e l'efficienza dei servizi offerti ai membri.

Le autorità nazionali devono elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili per definire le misure ammissibili al sostegno. I programmi operativi delle OP devono essere approvati dalle autorità nazionali competenti.

La Commissione europea controlla e valuta sia i programmi che la strategia nazionale, sulla base di una serie comune di indicatori di rendimento. Le OP presentano all'autorità nazionale competente relazioni annuali sull'attuazione dei rispettivi programmi operativi. Le loro domande di aiuto devono essere corredate di relazioni annuali. Analogamente, ogni paese deve inviare alla Commissione europea una relazione annuale su tutte le rispettive OP, fondi e programmi operativi e piani di riconoscimento.

Un'OP riconosciuta può costituire un fondo operativo per finanziare il suo programma operativo. Il fondo è finanziato con contributi finanziari degli aderenti o dell'OP stessa e con l'aiuto finanziario dell'UE. Come regola generale, l'assistenza finanziaria dell'UE è limitata al 50% del totale del fondo di esercizio e può essere aumentata al 60% in casi specifici.

Nelle regioni in cui i produttori non hanno formato organizzazioni su larga scala, i governi nazionali possono fornire finanziamenti nazionali, al di là del fondo di esercizio. In alcuni casi i finanziamenti possono essere parzialmente rimborsati dall'UE.

Su richiesta di una OP, un paese dell'UE può inoltre rendere vincolanti, per un periodo limitato, alcune delle norme concordate nell'ambito di tale organizzazione ad altri produttori non aderenti nella regione o nelle regioni in cui opera l'OP.

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali è inoltre favorito laddove esse dimostrino di essere sufficientemente rappresentative delle diverse categorie professionali del settore ortofrutticolo e di realizzare azioni concrete che contribuiscano agli obiettivi del regime.

Link correlati

Relazioni sul settore ortofrutticolo

Organizzazioni dei produttori e organizzazioni interprofessionali

Prevenzione delle crisi

Per ridurre le fluttuazioni dei redditi dei produttori causati dalle crisi, sono disponibili finanziamenti dell'UE per le misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dalle OP nell'ambito dei loro programmi operativi.

I finanziamenti sono disponibili per le azioni elencate di seguito.

1. Ritiri dal mercato

Al momento del ritiro dei prodotti dal mercato non messi in vendita, sono disponibili fondi a condizione di rispettare norme rigorose.

Per 16 prodotti principali, gli importi massimi del sostegno per i ritiri - compresi i contributi UE e PO - sono riportati nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione.

Se un paese decide di autorizzare ritiri di altri prodotti, deve fissare massimali di sostegno. Per ciascun prodotto, i ritiri non possono superare il 5% del volume della produzione commercializzata dall'OP (sono esclusi da questo calcolo i volumi destinati alla distribuzione gratuita).

Il volume della produzione commercializzata deve essere calcolato come la media dei tre anni precedenti o, se tali informazioni non sono disponibili (ad esempio per le OP riconosciute di recente), sulla base del volume della produzione commercializzata per il quale è stata riconosciuta l'OP.

Le modalità con cui i prodotti ritirati possono essere utilizzati sono determinate dalle autorità nazionali, ma una delle opzioni deve essere la distribuzione gratuita. È possibile utilizzarli nell'industria di trasformazione, se ciò non distorce la concorrenza per le industrie interessate (all'interno o all'esterno dell'UE).

2. Raccolta verde e mancata raccolta

La raccolta verde si riferisce a raccogliere tutti i prodotti non commercializzabili sul mercato (ma non danneggiati) su una determinata superficie coltivata, prima del raccolto normale. La mancata raccolta fa riferimento all'atto di non raccogliere la produzione commerciale dalla superficie coltivata durante il normale ciclo di produzione e non comprende la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie. Le misure non devono avere un impatto ambientale o fitosanitario.

Entrambe le misure devono essere aggiuntive e diverse rispetto alle normali pratiche colturali. Non possono essere utilizzate per lo stesso prodotto e per lo stesso settore in un determinato anno, per un periodo di due anni consecutivi.

I paesi che consentono tali misure devono adottare norme dettagliate sulla loro attuazione e sui relativi controlli.

Le autorità nazionali devono fissare gli importi della compensazione (compresi i contributi UE e PO) per ettaro, in modo da coprire:

  • solo i costi supplementari generati dal raccolto (compresa la gestione ambientale e fitosanitaria), oppure
  • non oltre il 90% del livello massimo di sostegno per il ritiro.

3. Promozione, comunicazione e formazione

I paesi che consentono tali misure devono adottare norme dettagliate sulla loro attuazione. Qualsiasi azione nell'ambito delle misure di promozione/comunicazione deve andare ad aggiungersi a un'azione di promozione/comunicazione già in corso di attuazione da parte dell'OP interessata.

4. Assicurazione del raccolto

I finanziamenti dell'UE sono disponibili per l'assicurazione del raccolto gestita da una OP o dai suoi membri per contribuire a tutelare i redditi degli aderenti e coprire le perdite di mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. Le autorità nazionali devono adottare norme dettagliate in materia di assicurazione del raccolto, in particolare per evitare di distorcere la concorrenza nel mercato delle assicurazioni.

Possono anche contribuire a un finanziamento nazionale integrativo. Tuttavia, il sostegno pubblico totale per l'assicurazione del raccolto (UE + nazionale) non può superare le seguenti percentuali di premi assicurativi pagati dai produttori:

  • 80% del premio per la sola assicurazione contro le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche che possono essere considerate calamità naturali
  • 50% del premio per assicurazioni contro le calamità naturali e altre perdite dovute a condizioni climatiche avverse o a infestazioni parassitarie/animali/fitopatie o infestazioni parassitarie.

Le misure di assicurazione del raccolto non possono coprire i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità percepita in virtù di altri regimi di sostegno correlati. Le misure possono fornire sostegno per le spese amministrative di costituzione o la ricostituzione dei fondi di mutualizzazione

Nei primi 3 anni di attività del fondo di mutualizzazione sono disponibili finanziamenti dell'UE che coprono le seguenti proporzioni del contributo della OP:

Anno 1 Anno 2 Anno 3
5% 4% 2%

Le autorità nazionali devono adottare le modalità di applicazione di questa misura. Possono fissare massimali per gli importi che possono essere ricevuti da un'OP.

5. Orientamento

L'assistenza finanziaria dell'UE può coprire integralmente il trasferimento di conoscenze sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi provenienti da OP o AOP di provata esperienza in tutta l'UE a favore di OP giovani, GP o singoli produttori (questi ultimi in regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20%). Inoltre, per migliorare l'efficienza connessa all'attuazione di tali misure, può anche promuovere la creazione di nuove organizzazioni di produttori, la fusione di quelle esistenti o consentire ai singoli produttori di aderire a un'organizzazione di produttori esistente; la creazione di opportunità di messa in rete per i prestatori e i beneficiari di servizi di orientamento, al fine di rafforzare in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

6. Reimpianto di frutteti

A seguito dell'obbligo di estirpazione, il reimpianto di frutteti è sostenuto.

7. Gestione più efficiente

I paesi possono sostenere gli investimenti che rendono più efficiente la gestione dei volumi immessi sul mercato.

Aumento dei consumi

È stato creato un programma per la distribuzione di frutta nelle scuole con l'obiettivo di promuovere il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini. Viene fornito sostegno anche alla distribuzione gratuita di frutta e verdura alle scuole, agli ospedali e alle associazioni caritative. Anche altre attività che promuovono il consumo nell'ambito dei programmi operativi dell'OP possono ricevere un sostegno.

In quanto misura di gestione delle crisi, quando i coltivatori ritirano la produzione dal mercato, possono ricevere finanziamenti per lo smaltimento a titolo del regime dell'UE. Ciò comporta la distribuzione di prodotti a titolo gratuito ai seguenti organismi:

  • enti caritativi riconosciuti e fondazioni che li useranno nelle loro attività di aiuto alle persone svantaggiate
  • istituzioni penali, scuole/istituti di istruzione pubblica, colonie di vacanze per bambini, ospedali e case di riposo per anziani.

Le autorità nazionali devono designare gli organismi che possono ricevere prodotti gratuiti e garantire che i quantitativi che essi ricevono vadano ad aggiungersi a quelli normalmente acquistati da tali organismi e non li sostituiscano.

L'UE finanzia il 100% della distribuzione gratuita (rispetto al 50% o al 60% per altri usi dei prodotti ritirati), per i quantitativi fino al 5% del volume totale commercializzato dell'OP. Si tratta dei seguenti elementi:

  • compensazione erogata in euro/100 kg di prodotto ritirato (con importi massimi fissati per i 16 prodotti principali)
  • importi forfettari per i costi logistici (trasporto, smistamento e imballaggio).

Le autorità nazionali devono adottare tutte le misure necessarie per facilitare i contatti e la cooperazione tra le OP e gli organismi riconosciuti ai fini dell'ottenimento della produzione gratuita.

Coltivazione ecologica

Almeno il 10% della spesa dei programmi operativi deve riguardare azioni ambientali che vanno oltre le norme ambientali obbligatorie. In alternativa, i programmi devono comprendere almeno 2 azioni di questo tipo.

Nel ricevere il sostegno al reddito o i pagamenti agroambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale dell'UE, i coltivatori sono soggetti a sanzioni se non rispettano le norme ambientali obbligatorie (meccanismo della condizionalità).

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

I paesi con OP riconosciute devono elaborare una disciplina nazionale per le azioni ambientali nell'ambito della strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili.

A differenza di altre parti della strategia, le autorità nazionali devono presentare la proposta di disciplina nazionale per le azioni ambientali alla Commissione europea, che verifica il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disciplina nazionale deve contenere un elenco non esaustivo di azioni ambientali e le relative condizioni applicabili nel paese in questione.

Per ciascuna azione, deve indicare:

  • gli impegni specifici assunti
  • la giustificazione, ossia l'impatto ambientale previsto, in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali.

I dettagli sulle discipline nazionali per paese figurano nelle schede dei singoli paesi.

Norme di commercializzazione

A determinati prodotti si applicano norme di commercializzazione per promuovere la qualità. Il numero di norme specifiche è stato ridotto da 36 a 10, che si applicano ai seguenti prodotti ortofrutticoli:

  • mele
  • agrumi
  • kiwi
  • lattughe, indivie ricce e scarole
  • pesche e pesche noci
  • pere
  • fragole
  • peperoni dolci
  • uve da tavola
  • pomodori.

Le autorità nazionali possono esentare determinati prodotti (ad es. deformati, sottotaglia) dalle norme di commercializzazione specifiche se sono etichettati "prodotti destinati alla trasformazione" o "mangime per animali" o qualsiasi altra dicitura equivalente.

Le importazioni di aglio formano oggetto di un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine.

Controlli di conformità

Ogni paese dell'UE è tenuto a creare una banca dati degli operatori che commercializzano ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di commercializzazione. Un commerciante di prodotti ortofrutticoli è una persona fisica o un organismo che presenta, offre in vendita, vende o commercializza (compresa la vendita a distanza, online o in altro modo) un prodotto in qualsiasi modo - all'interno dell'UE, per essere esportato al di fuori dell'UE o per essere importato nell'UE, come definito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.

Le autorità nazionali devono garantire che i controlli siano effettuati in maniera selettiva, sulla base di un'analisi dei rischi e con una frequenza appropriata, per garantire il rispetto delle norme e degli altri obblighi di legge in materia di commercializzazione degli ortofrutticoli.

L'analisi dei rischi deve basarsi sulle informazioni registrate nella banca dati degli operatori commerciali. Le autorità nazionali devono stabilire in anticipo quali criteri useranno per determinare il rischio di non conformità per una partita di prodotto.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità devono effettuare controlli con maggiore frequenza. Gli operatori devono fornire agli organismi di controllo tutte le informazioni necessarie per organizzare ed effettuare i controlli di conformità. Sulla base di una valutazione del rischio prodotto per prodotto, le autorità possono scegliere di non controllare selettivamente i prodotti non coperti da una norma di commercializzazione specifica (vale a dire quelli che sono coperti dalla norma generale o da una norma UNECE). Ogni paese dell'UE è tenuto a comunicare i dati delle autorità di coordinamento e degli organismi di controllo incaricati dei controlli di conformità.

Paesi extra UE riconosciuti

Qualsiasi paese esportatore nell'UE che abbia effettuato i propri controlli di conformità può chiedere alla Commissione europea di valutare se questo sistema di controlli soddisfi le specifiche norme di commercializzazione dell'UE o almeno norme equivalenti.

Il paese può beneficiare dello status di "paese riconosciuto" per alcuni prodotti originari del suo territorio che hanno superato tali controlli. La Commissione europea può sospendere il riconoscimento se constata, per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, i prodotti non rispettano le regole.

La Commissione pubblica informazioni relative ai controlli di conformità nei paesi extra UE, tra cui:

  • paesi extra UE in cui sono stati riconosciuti i controlli di conformità
  • i prodotti per i quali sono stati riconosciuti i controlli di conformità
  • i dati relativi alle autorità ufficiali e agli organismi di controllo incaricati dei controlli di conformità
  • i certificati di conformità rilasciati da ciascun paese.

Norme di commercializzazione aggiornate

L'UNECE ha elaborato più di 50 norme specifiche di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi (compresi i 10 tipi contemplati dalle specifiche norme di commercializzazione dell'UE).

Le norme specifiche dell'UE in materia di commercializzazione dei singoli prodotti devono essere conformi alle pertinenti norme UNECE, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, e aggiornate periodicamente.

Prodotti esenti dalla norma di commercializzazione generale
i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59 i capperi di cui al codice NC 07099040
le mandorle amare di cui al codice NC 08021110 le mandorle sgusciate di cui al codice NC 080212
le nocciole sgusciate di cui al codice NC 080222 le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 080232
i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 08029050 i pistacchi di cui al codice NC 08025000
le noci macadamia di cui al codice NC 08026000 le noci di pecan di cui al codice ex NC 08029020
altra frutta a guscio di cui al codice NC 08029085 le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 08030090
gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805 i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 08135031
i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 08135039 lo zafferano di cui al codice NC 091020.

Base giuridica

Sono stabilite norme di commercializzazione specifiche per le banane (regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione) e per alcune varietà di uve secche (regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione).

Regolamento di base

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Regolamenti di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione - norme di attuazione per gli ortofrutticoli

Regolamento delegato

Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Monitoraggio del mercato

L'Osservatorio del mercato ortofrutticolo contiene l'ultimo monitoraggio della produzione, dei prezzi, del commercio e di altre statistiche.

Relazioni

La Commissione europea ha pubblicato una  relazione  e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione delle disposizioni relative alle OP, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi dopo la riforma del regime nel settore ortofrutticolo del 2007.