Il ruolo degli organismi pagatori
Gli organismi pagatori sono servizi oppure enti dei paesi dell'UE e, se del caso, delle loro regioni, responsabili della gestione e del controllo delle spese dei due fondi della politica agricola comune (PAC) - il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Gli organismi pagatori devono eseguire i pagamenti ai beneficiari e fornire sufficienti garanzie che:
- il pagamento sia autorizzato solo quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell’Unione1
- i pagamenti siano registrati correttamente e integralmente nei conti
- la documentazione richiesta sia presentata entro i termini e conformemente alle norme dell'UE.
In base al principio della gestione concorrente, gli organismi pagatori eseguono i pagamenti sotto la supervisione della Commissione. Tutti gli elementi dei sistemi di gestione e di controllo degli organismi pagatori sono soggetti a controlli e audit da parte della Commissione e degli organismi di certificazione nell'ambito del processo di affidabilità.
1Comprese le norme stabilite nel piano strategico della PAC, se del caso.
Esecuzione dei pagamenti
Sebbene un organismo pagatore possa affidare alcuni aspetti del proprio lavoro a organismi delegati, l'esecuzione dei pagamenti deve essere effettuata direttamente dall'organismo pagatore stesso.
In sintesi, i pagamenti sono eseguiti nel modo seguente:
- gli agricoltori e gli altri potenziali beneficiari presentano domanda di sostegno a titolo del bilancio della PAC utilizzando le informazioni pertinenti e le piattaforme online fornite dalle amministrazioni nazionali
- dopo aver effettuato i controlli, un organismo pagatore versa gli importi dovuti ai beneficiari e li dichiara alla Commissione
- la Commissione rimborsa quindi gli importi adeguati ai paesi dell'UE, su base mensile per il FEAGA e su base trimestrale nel caso del FEASR
- tutte le spese sono registrate nei conti annuali degli organismi pagatori e sono soggette a ulteriori livelli di controllo, verifiche e audit nell'ambito della procedura di liquidazione finanziaria.
Riconoscimento degli organismi pagatori
I paesi dell'UE, tramite un'autorità ministeriale, concedono il riconoscimento a un organismo pagatore se soddisfa determinati criteri minimi stabiliti a livello dell'Unione. Sebbene i paesi dell'UE siano liberi di stabilire ulteriori criteri di riconoscimento, devono rispettare i criteri stabiliti dalla Commissione, che si basano sul quadro COSO, come segue:
- ambiente interno
- attività di controllo
- informazione e comunicazione
- attività di monitoraggio.
Le autorità nazionali, attraverso i pareri di audit e le relazioni elaborate dall'organismo di certificazione e da altri organismi, dovrebbero vigilare costantemente sulle attività di un organismo pagatore. Se l'organismo pagatore risulta carente rispetto ai criteri per il riconoscimento, i paesi dell'UE devono intervenire per porvi rimedio. Ciò può comportare la necessità di sottoporlo a un periodo di prova o di revocarne il riconoscimento. Se un paese dell'UE non adotta misure adeguate, la Commissione può imporre rettifiche finanziarie.
Un paese dell'UE può riconoscere un unico organismo pagatore nazionale o una serie di organismi pagatori regionali. In caso di riconoscimento di più organismi pagatori, deve essere istituito un organismo di coordinamento per garantire un'applicazione armonizzata delle norme dell'UE e fungere da punto di contatto con la Commissione, in particolare per la trasmissione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
Dichiarazione di gestione
Conformemente ai criteri per il riconoscimento, la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno degli organismi pagatori devono rispettare una serie di principi di controllo interno posti in essere dalla Commissione.
Gli organismi pagatori tengono registri minuziosi e accurati delle loro attività nel corso dell'esercizio finanziario e li presentano alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Il direttore dell'organismo pagatore deve presentare:
- conti annuali: conti completi, accurati e veritieri delle spese sostenute per l'esecuzione dei compiti affidati all'organismo pagatore, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione da parte della Commissione
- la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione che illustra le principali informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del piano strategico della PAC e indica che le spese sono state interessate a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116
- una sintesi annuale dei rapporti finali di audit e dei controlli effettuati
- una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e delle informazioni, nonché il corretto funzionamento dei sistemi di governance istituiti.
Se in un paese dell'UE più di un organismo pagatore ha ottenuto il riconoscimento, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione è presentata da un organismo di coordinamento e deve essere presentata insieme a una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell'intera relazione.
L'esattezza dei dati è poi verificata dall'organismo di certificazione e successivamente dalla Commissione nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
La tutela degli interessi finanziari dell'Unione è fondamentale ed è un obbligo per i paesi dell'UE a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116.
I paesi dell'UE sono tenuti ad adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e a prendere ogni altra misura necessaria per garantire una tutela efficace.
Questo obiettivo deve essere raggiunto grazie a:
- accertamenti sulla legalità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR
- la prevenzione efficace delle frodi, attraverso la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle irregolarità e delle frodi
- sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto dell'Unione o nazionale e
- il recupero degli importi indebitamente erogati.
La tutela degli interessi finanziari deve essere garantita anche attraverso l'istituzione di sistemi di gestione e di controllo efficienti da parte dei paesi dell'UE che funzionino correttamente.
Controlli
Per ciascun regime di sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR, gli organismi pagatori attuano un rigoroso sistema di controlli per accertare il rispetto delle norme.
I sistemi di gestione e di controllo di ciascun regime di sostegno presentano alcune caratteristiche comuni, nonché norme speciali adattate alle specificità del regime. I sistemi prevedono generalmente controlli sistematici che riguardano, tra l'altro, i settori in cui il rischio di errori è più elevato.
Gli organismi pagatori gestiscono la maggior parte dei pagamenti e dei controlli attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), una serie interconnessa di banche dati utilizzate per valutare le domande e tracciare i pagamenti. Nell'esercizio finanziario 2022 il SIGC ha coperto il 79,7% della spesa totale della PAC. Per gli interventi SIGC, i paesi dell'UE devono istituire un sistema di controllo e sanzioni ed effettuare annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. I controlli devono essere integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alle tecnologie disponibili.
Inoltre, per le spese SIGC, le informazioni contenute nelle banche dati informatiche sono utilizzate per effettuare controlli incrociati automatici.
Sia i controlli a distanza che quelli in loco verificano che i beneficiari rispettino tutte le norme applicabili. Il ciclo naturale delle attività agricole determina spesso come e quando vengono effettuati i controlli. Ad esempio, molti controlli in loco per verificare le condizioni di ammissibilità possono aver luogo solo in determinati periodi dell'anno. Anche le misure che esulano dal SIGC possono essere soggette a controlli dopo il pagamento (controlli ex post), effettuati da uno specifico organismo di controllo (nel caso del FEAGA) o dall'organismo pagatore stesso (nel caso del FEASR).
Se viene rilevata un'inadempienza grave da parte di un beneficiario, devono essere applicate sanzioni dissuasive.
Sistema di monitoraggio delle superfici
Il sistema di monitoraggio delle superfici è una parte obbligatoria del sistema integrato di gestione e controllo. Si tratta di una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole sulle superfici agricole via satellite.
A partire dal 1º gennaio 2023, i paesi dell'UE dovranno gestire il sistema obbligatorio di monitoraggio delle superfici, che riguarderà gli interventi connessi alla superficie al fine di prevenire errori e valutare le prestazioni delle politiche incentrate sulle attività agricole. I paesi dell'UE devono valutare annualmente la qualità del sistema e, se riscontrano carenze, adottare le opportune misure correttive.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [articolo 9]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro