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Agriculture and rural development

Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare

L'Unione europea rafforza la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare contrastando le pratiche commerciali sleali.

Pratiche commerciali sleali

Le pratiche commerciali sleali nei rapporti interaziendali si discostano dalla buona condotta commerciale e sono in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. La filiera alimentare è vulnerabile alle pratiche commerciali sleali a causa dei forti squilibri tra piccoli e grandi operatori. Spesso gli agricoltori e i piccoli produttori non dispongono di un potere contrattuale sufficiente per difendere i propri interessi.

L'Unione europea ha pertanto deciso di migliorare la protezione degli agricoltori, nonché dei fornitori di piccole e medie dimensioni, prevedendo norme obbligatorie che vietino determinate pratiche commerciali sleali.

La direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 aprile 2019. I paesi dell'UE erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici entro il 1º maggio 2021 e ad applicarla sei mesi dopo.

La direttiva rientra in un programma di governance più ampio, che punta a realizzare una filiera alimentare più efficiente e più equa, anche basata sulla collaborazione con i produttori e dotata di misure volte a migliorare la trasparenza del mercato.

Combattere le pratiche commerciali sleali

UTP

Per migliorare la posizione sia degli agricoltori che delle piccole e medie imprese all'interno della filiera alimentare, l'UE ha adottato una normativa che vieta 16 pratiche commerciali sleali e che opera una distinzione tra pratiche appartenenti alla "lista nera" e alla "lista grigia". Mentre le prime sono vietate in qualsiasi circostanza, le seconde sono consentite se il fornitore e l'acquirente le approvano in anticipo in modo chiaro e inequivocabile.

Dieci pratiche commerciali sleali appartenenti alla "lista nera"

  • Pagamenti a più di 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili
  • Pagamenti a più di 60 giorni per altri prodotti agricoli e alimentari
  • Annullamenti con preavviso breve di ordini di prodotti agroalimentari deperibili
  • Modifiche contrattuali unilaterali da parte dell'acquirente
  • Pagamenti non connessi a una specifica operazione
  • Rischio di perdita o deterioramento trasferito al fornitore
  • Rifiuto di conferma scritta di un accordo di fornitura da parte dell'acquirente, nonostante la richiesta del fornitore
  • Uso improprio dei segreti commerciali da parte dell'acquirente
  • Ritorsioni commerciali da parte dell'acquirente
  • Trasferimento dei costi sostenuti per esaminare i reclami dei clienti al fornitore.

Dieci pratiche commerciali sleali appartenenti alla "lista grigia"

Queste sono consentite soltanto se preventivamente concordate in maniera chiara e inequivocabile.

  • Restituzione dei prodotti invenduti
  • Costi di immagazzinamento, esposizione, inserimento in listino dei prodotti a carico del fornitore
  • Costi di attività promozionali a carico del fornitore
  • Costi di commercializzazione a carico del fornitore
  • Costi pubblicitari a carico del fornitore
  • Costi per il personale dell'acquirente incaricato dell'allestimento dei locali a carico del fornitore.

La direttiva prevede un'armonizzazione minima tra i paesi dell'UE al fine di garantire parità di condizioni per quanto riguarda queste pratiche, considerate le più problematiche.

Norme fondamentali della direttiva

Protezione dei fornitori più deboli dagli acquirenti più forti

La direttiva prevede la protezione dei fornitori più deboli dagli acquirenti più forti. Interessa qualsiasi fornitore di prodotti agricoli e alimentari con un fatturato fino a 350 milioni di euro, tra cui agricoltori, organizzazioni di produttori e distributori, e dispone diversi livelli di tutela al di sotto di tale soglia. Si applica anche ai fornitori e acquirenti con sede al di fuori dell'UE, a condizione che una delle parti abbia sede all'interno dell'UE.

Recepimento nazionale

Nel recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale, i paesi dell'UE possono scegliere di essere più rigorosi, oltrepassando il suo ambito di applicazione. Non possono invece offrire una protezione inferiore a quella prevista dalla direttiva.

Nell'ottobre 2021 la Commissione ha pubblicato una relazione intermedia sullo stato del recepimento e dell'attuazione della direttiva. Entro il dicembre 2022 tutti gli Stati membri avevano recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali. Una relazione aggiornata e un documento di lavoro dei servizi della Commissione ad essa collegato, pubblicati nell'aprile 2024, forniscono ora indicazioni sulle scelte di recepimento dei 27 Stati membri.

Autorità preposte all'applicazione della normativa

Ogni paese dell'UE ha designato un'autorità competente per controllare l'effettiva applicazione della normativa. Tali autorità hanno il potere di avviare indagini e multare gli operatori che violano le norme.

Denunce

La direttiva contiene misure, tra cui la tutela dei denuncianti, per aiutare i fornitori più deboli a esercitare i loro diritti. Questi possono scegliere l'autorità competente cui presentare la denuncia: quella nazionale del proprio paese, oppure quella del paese dell'UE in cui ha sede l'acquirente.

Valutazione della direttiva

Per valutare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri, alla fine del 2025 sarà disponibile una valutazione della direttiva (UE) 2019/633 a livello dell'UE. In tale prospettiva, il Centro comune di ricerca (JRC) e la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale stanno conducendo indagini annuali in tutti i paesi dell'UE.

È possibile consultare i risultati delle indagini sulle pratiche commerciali sleali condotte negli anni precedenti.

Documenti

  • 13 SETTEMBRE 2023
Compliance assessment: explanatory documents, transposition and conformity checks
  • 30 APRILE 2021
Brochure: Directive on unfair trading practices in the agriculture and food supply chain
  • 30 APRILE 2021
Factsheet: Directive on unfair trading practices in the agriculture and food supply chain