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Agriculture and rural development

Superalcolici (bevande spiritose)

Informazioni dettagliate sul commercio di superalcolici, nonché sulle indicazioni geografiche, le basi giuridiche e i comitati. 

Sintesi

I superalcolici, o le cosiddette "bevande spiritose", vengono prodotti in tutti i paesi dell'UE, sia per il consumo interno che per l'esportazione. Le 47 categorie di superalcolici regolamentati a livello dell'UE (ad es. rum, whisky, brandy, vodka) e le circa 250 indicazioni geografiche (Rum di Madeira, Whiskey irlandese, Cognac, Vodka polacca, ecc.) evidenziano chiaramente come il settore sia profondamente radicato nella cultura e tradizione europea.

Con i 9,74 miliardi di euro di esportazioni verso paesi extra UE registrati nel 2022 (di cui i 2/3 interessano prodotti con indicazione geografica), i superalcolici hanno contribuito con più di 5 miliardi di euro al saldo positivo della bilancia commerciale dell'UE, dando lavoro direttamente a circa 1,2 milioni di persone nei settori della produzione e del commercio.

Politica

L'UE non sostiene la produzione di superalcolici, ma prevede un quadro legislativo comune che ne disciplina la produzione e l'etichettatura e definisce la tutela delle indicazioni geografiche.

Basi giuridiche

Le disposizioni che disciplinano la produzione e l'etichettatura dei superalcolici, stabilite nel regolamento (UE) 2019/787, contengono la definizione di "bevanda spiritosa" e delle 44 categorie autorizzate nell'UE e delineano norme dettagliate per la loro produzione, designazione, presentazione ed etichettatura.

Definiscono inoltre le condizioni alle quali le denominazioni legali ammesse per ciascuna categoria o indicazione geografica possono essere utilizzate quando le bevande spiritose sono combinate con altri prodotti alimentari. Infine definiscono il tipo di alcol che può essere utilizzato per la produzione di queste bevande e di qualsiasi altra bevanda alcolica prodotta e venduta nell'UE.

La Commissione ha recentemente pubblicato orientamenti sull'etichettatura delle bevande spiritose, che illustrano tutte le norme che gli operatori del settore alimentare devono rispettare per informare correttamente i consumatori in merito al contenuto di un prodotto classificato come bevanda spiritosa o contenente una bevanda di questo tipo.

Le norme applicabili in materia di indicazioni geografiche nel settore dei superalcolici sono stabilite anche nel regolamento (UE) 2019/787, come pure nel regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione.

Registri pubblici delle bevande spiritose

Il primo registro pubblico contiene i recapiti degli organismi di controllo dei processi di invecchiamento dei superalcolici. La sua pubblicazione è prescritta dal diritto dell'UE.

Il secondo registro pubblico contiene i recapiti delle autorità competenti responsabili degli altri controlli prescritti dal regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose.

Entrambi i registri mirano a informare le parti interessate sia all'interno che all'esterno dell'UE.

29 SETTEMBRE 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
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29 SETTEMBRE 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
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Comitati

Vari comitati, composti da rappresentanti dei governi e presieduti da un rappresentante della Commissione europea, si incontrano periodicamente per garantire che la responsabilità della Commissione di adottare atti di esecuzione sia esercitata sotto il controllo dei paesi dell'UE.

Il comitato e il gruppo di esperti per le bevande spiritose discutono di aspetti quali l'evoluzione dei prezzi di mercato, la produzione e gli scambi nell'UE e con i paesi terzi.

Il gruppo di dialogo civile sulle bevande spiritose ha il compito di assistere la Commissione europea nel mantenere un dialogo costante con le parti interessate su tutte le questioni relative al settore dei superalcolici.